Trattamento Fine Servizio

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La Legge Fornero prevede che per coloro che hanno raggiunto il diritto alla pensione dal 1° Gennaio 2014, i tempi di attesa per la liquidazione del TFS variano dai 6 ai 24 mesi, e, il numero di rate dipende dall’importo del TFS.

– Se l’importo è pari o inferiore a 50.000€ in unica soluzione dopo 6, 12, 24 mesi;
– Se l’importo è superiore a 50.000€ ed è inferiore a 100.000€ in 2 rate annuali: la 1° rata pari a 50.000€, la 2° rata pari all’eccedenza versata dopo 12 mesi dalla prima;
– Se l’importo è pari o superiore a 100.000€ in 3 rate annuali: la 1° rata pari a 50.000€, la 2° rata pari a 50.000€ dopo 12 mesi, la 3° rata con importo eccedente dopo 24 mesi.

Il cliente attraverso la cessione del TFS ottiene un’anticipazione, rispetto alle tempistiche di pagamento previste dalle disposizioni normative, delle disponibilità monetarie derivanti dal trattamento di fine servizio stesso.

La cessione del TFS è una fattispecie contrattuale nella quale intervengono tre soggetti distinti:
– L’istituto Cessionario (la Banca) che eroga il finanziamento sotto forma di Prestito Personale a tasso fisso. 
– Il cliente che ha necessariamente maturato diritto di ricevere il trattamento di fine servizio in seguito alla cessazione del rapporto con Pubblica Amministrazione (Dipendenti Pubblici, no Parapubblici) in seguito al raggiungimento della pensione.
– L’Ente Previdenziale che in virtù della cessione operata da parte del cliente assume la qualifica di debitore terzo ceduto, rimborsando il finanziamento nelle date originarie del certificato TFS (In caso di morte prematura da parte del cliente, l’Inps è obbligata a pagare tutte le rate alla Banca).
L’importo erogabile al cliente è determinato sulla base dell’importo del TFS maturato dal cliente stesso, così come risultante nel certificato TFS rilasciato dall’ente Previdenziale.

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare i “Fogli Informativi” presso le Filiali o gli Agenti della Banca o sulla sezione Trasparenza del sito https://www.santanderconsumer.it/area-trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. 

L’agente in attività finanziaria può svolgere in via esclusiva su mandato diretto di Santander Consumer Bank la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti nell’ambito del credito al consumo e assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti esclusivamente nel territorio nazionale


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